
Un cordino teso sulla sabbia basta davvero a trasformare un bene di prima necessità in un privilegio per pochi? A Gallipoli un lido ha rifiutato di servire al bar una cliente, "colpevole" di provenire dalla spiaggia libera adiacente.
Ma un locale può effettivamente imporre l'affitto di un lettino ai suoi avventori ed ergere barriere invisibili per un semplice espresso? La risposta che metta tutti d'accordo non esiste, ma avventurandosi in questa insidiosa zona grigia, tra sete estiva e normative, si può trarre una conclusione chiara.
Cos'è successo nel lido di Gallipoli
Come riportato dalle cronache locali, il pasticciaccio si è consumato pochi giorni fa sulle assolate coste pugliesi. Protagonista dell'episodio è una bagnante di 54 anni, che durante la sua permanenza su una spiaggia libera decide di raggiungere lo stabilimento balneare confinante per acquistare un caffè e una bottiglietta d'acqua.
Il gestore, però, le serve un sonoro rifiuto al posto della bevanda. Il motivo? La signora non aveva preventivamente noleggiato un ombrellone o una sdraio. Senza creare problemi di ordine pubblico, ma subendo un'umiliazione evitabile, la donna si è vista negare un acquisto di prima necessità.
L'episodio, per quanto circoscritto, si inserisce nel caldissimo dibattito estivo sulle concessioni balneari, un sistema che di frequente genera attriti surreali tra chi usufruisce del litorale pubblico e i titolari degli stabilimenti privati.
Un lido può rifiutare il servizio bar? Cosa dice la legge
Per sciogliere il nodo legale, bisogna partire dall‘articolo 187 del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Questa norma stabilisce che i gestori di un esercizio pubblico non possono rifiutare le proprie prestazioni a chi le richieda e sia disposto a pagarne il prezzo, se non in presenza di un legittimo motivo. Insomma, di regola nessun cliente dovrebbe essere allontanato senza una ragione oggettiva, pena una multa ai danni dell'esercente.
A fare ulteriore chiarezza sulla questione è intervenuto l'avvocato Davide Mustari, noto volto della trasmissione televisiva Forum, che in un'intervista a Fanpage.it ha smontato pezzo per pezzo la mossa del lido: "La regola generale, valida per i pubblici esercizi come i bar, è che l'esercente non può rifiutarsi di servire il cliente, se non in un caso".
Ma quali sono questi famigerati motivi legittimi? Generalmente si fa riferimento all'imminente chiusura del locale, alla mancanza di posti disponibili o a un comportamento dell'avventore che comprometta la sicurezza e la tranquillità degli altri clienti. "I bar non dovrebbero negare la vendita di una bibita solo perché il cliente non ha preso anche l'ombrellone – ha precisato Mustari – perché ciò integra, in termini sostanziali, un rifiuto della prestazione del pubblico esercizio richiesta dal cliente disposto a pagarla".
Il fatto di avere i piedi sporchi di sabbia non tassata, insomma, non rientra tra i motivi validi per lasciare qualcuno a bocca asciutta.
Cosa aggiunge il Codice del consumo
C'è poi un ulteriore aspetto, forse ancora più spinoso, che tira in ballo il Codice del consumo. Come ricorda ancora l'avvocato Mustari: "Il Codice stabilisce che sono vietate le pratiche commerciali scorrette e che è aggressiva la pratica che, mediante coercizione o indebito condizionamento, limita considerevolmente la libertà di scelta del consumatore".
In altre parole, costringere un bagnante ad affittare due metri quadri di ombra a pagamento solo per potersi dissetare significa adottare una pratica a dir poco aggressiva. "Subordinare l'acquisto della bibita all'acquisto dell'ombrellone potrebbe anche porre un problema di correttezza commerciale se la condotta è tale da spingere il consumatore ad acquistare un servizio accessorio che non desiderava".
In conclusione, trasformare il bancone di un bar in un club esclusivo per soli abbonati al lettino appare un comportamento irragionevole e in netto contrasto con le normative vigenti. Le decisioni gestionali restano uno strumento legittimo nelle mani dell'imprenditore, ma soltanto in un perimetro ben preciso che si ferma esattamente dove inizia il sacrosanto diritto del cliente ad accedere a un pubblico esercizio, anche se arriva dalla spiaggia libera.