Nelle città d’arte e nei maggiori periodi di afflusso turistico non è raro vedere persone sedute per prendere una pausa approfittando delle scalinate di monumenti e basamenti di fontane o statue storiche, magari addentando un panino o una fetta di pizza oppure, a volte, imbastendo un vero e proprio picnic in città. In questo caso, il termine che più si legge nelle cronache giornalistiche che raccontano queste situazioni è “bivacco”, una parola che riporta in primis a una precisa struttura montana dove è possibile accamparsi in modo temporaneo, solitamente per una notte o in caso di difficoltà. Nel contesto urbano, bivacco prende in prestito il significato di “accampamento”, con le persone che si “accampano” non in un luogo preposto come lo sono quelli in alta quota, ma su costruzioni che nella maggior parte dei casi rientrano all’interno del demanio culturale, ovvero quei beni storico-artistici e architettonici del patrimonio storico e culturale di uno Stato e che quest’ultimo è chiamato a tutelare in diverse modalità. Per questo, consumare del cibo seduti sui monumenti – ma anche in prossimità – può essere vietato.
Cosa prevedono le norme nazionali e comunali
Iniziamo subito con lo specificare che l’insieme di norme che in Italia disciplinano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale è racchiuso nel Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, che nel corso degli anni è stato aggiornato dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182, la Legge 17 marzo 2026, n. 40 e la Legge 7 maggio 2026, n. 70. Il testo è conosciuto come Codice dei beni culturali e del paesaggio: i beni culturali, come da definizione nell’art.2 sono “le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”, mentre i beni paesaggistici sono “gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge”. Entrambi compongono il cosiddetto patrimonio culturale della nazione. Nel codice è specificato che “lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione”. Nella fattispecie, oltre alle disposizioni nazionali che tutelano i beni culturali da danneggiamenti e usi incompatibili con la loro conservazione, i Comuni possono stabilire divieti specifici relativi al consumo di cibo e bevande sui monumenti e nelle aree circostanti, con l'emanazione di regole ad hoc: il compito di farle rispettare ricade generalmente sulla Polizia locale, che esercita un ruolo di controllo del territorio.

Quali sono i comportamenti vietati e quando si può mangiare un panino
Giuridicamente parlando non c’è un inquadramento univoco del termine bivacco: nella maggior parte dei casi, i comuni lo usano come termine ombrello per circoscrivere divieti o limitazioni che hanno come tema prioritario il decoro pubblico urbano. Consumare cibo e bevande sui monumenti o nelle loro vicinanze può non essere consentito per diverse ragioni. Tra le principali troviamo:
- Protezione e conservazione: il continuo sostare su determinate aree potrebbe portare scalinate, sagrati, statue, fontane a stati di usura, rovinandoli.
- Pulizia e igiene: mangiare e bere può generare rifiuti che non vengono smaltiti nel modo corretto negli appositi cestini o portati con sé in caso di mancata disponibilità, ma che restano abbandonati sui gradini o a terra.
- Fruizione degli spazi pubblici: individui o gruppi che sostano per mangiare e bere – ma anche semplicemente per riposarsi – rischiano di ostacolare il percorso delle altre persone, creando intralci potenzialmente pericolosi anche per l’ordine e la sicurezza.
Sul piano nazionale non esiste nessuna legge che impedisca di pasteggiare con un panino, un trancio di focaccia o una fetta di pizza su un monumento, ma è utile sapere che di frequente è proibito da ordinanze comunali, con multe e sanzioni che vanno da poche decine a qualche centinaio di euro a seconda di quanto previsto dal regolamento.

Com’è la situazione nelle città d’arte italiane
I comuni prendono posizione dotandosi di ordinanze anti-bivacco che impediscono a cittadini e visitatori determinati comportamenti, che vanno dal consumare un panino al dormire nei parchi, fino al posizionare giacigli, materassi e altri oggetti che recano intralcio negli spazi pubblici, tra cui anche portici o aree verdi: possono essere soluzioni momentanee o confluire in modo permanente nel Regolamento di Polizia Urbana. Il binomio cibo e monumenti il più delle volte vede coinvolte le città italiane che hanno patrimoni di grande interesse come quelli Unesco un grande afflusso turistico complicato da gestire – vedere alla voce overtourism – e la proliferazione dello street food, che favorisce l’asporto di alimenti fuori dai locali, per essere gustati in strada. Roma vieta il consumo di cibo e bevande nei siti storici e archeologici, dalla Fontana di Trevi alla Barcaccia, passando per la celebre scalinata di Trinità dei Monti, con multe che partono da 30-40 euro arrivano a 400-450 euro e Daspo (ossia l'allontanamento dal luogo “incriminato”) se i comportamenti appropriati sono commessi in modo recidivo. Decoro pubblico, sicurezza e igiene vengono tutelati anche in quel di Venezia proibendo di mangiare e bere seduti a terra, di sedersi o sdraiarsi a terra, su rive e fondamenta, monumenti, ponti, gradini, vere da pozzo, passerelle per l’acqua alta, con sanzioni da 100 a 200 euro, fino al Daspo. A Firenze non si mangia e beve in “forma palesemente indecente” sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto, così come a Bologna, con multe (da 300 euro) che riguardano soprattutto chi lascia in giro i rifiuti.
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