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17 Giugno 2026 10:34

Eurocamera, stop definitivo a “bistecche” e “filetti” per i prodotti vegani: salvi i veggie burger

Il Parlamento europeo definisce la carne come "parte commestibile di animali" e limita l'uso di alcuni nomi anche ai prodotti coltivati in laboratorio. Salve le diciture che si riferiscono a preparazioni come "veggie burger" e "burger vegetale".

A cura di Francesca Fiore
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Niente più "bistecche vegane" o "filetti vegetali" nell'Unione europea. Con il via libera definitivo del Parlamento europeo alla riforma del regolamento sull'Organizzazione comune dei mercati agricoli (Ocm), che conclude l'iter legislativo a Strasburgo e attende ora solo l'approvazione formale del Consiglio Ue, alcune denominazioni tipiche della carne saranno riservate esclusivamente ai prodotti di origine animale. L'obiettivo è evitare possibili confusioni tra i consumatori e rendere più chiare le etichette alimentari. La decisione introduce per la prima volta una definizione comune europea del termine "carne", identificata come "parti commestibili di animali", con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza nelle etichette e una più chiara informazione ai consumatori.

Restano invece consentite espressioni ormai diffuse come "veggie burger" e "burger vegetale", escluse dal divieto dopo mesi di trattative tra le istituzioni europee. Una soluzione di compromesso che punta a conciliare la tutela delle produzioni zootecniche tradizionali con la crescita del mercato degli alimenti a base vegetale.

Oltre trenta termini protetti

Tra le denominazioni tutelate figurano oltre trenta termini, tra cui manzo, vitello, maiale, pollo, tacchino, agnello, bistecca, filetto, controfiletto, lombata, costine, braciola, pancetta e T-bone. L'intento dichiarato dalle istituzioni europee è quello di evitare possibili confusioni sul mercato e garantire ai consumatori una maggiore chiarezza sull'origine e sulla natura dei prodotti acquistati. Il provvedimento è stato approvato dalla plenaria di Strasburgo con 560 voti favorevoli, 75 contrari e 25 astensioni.

La misura rientra nella più ampia riforma dell'Organizzazione comune dei mercati agricoli (Ocm), pensata per rafforzare il potere negoziale degli agricoltori nella filiera agroalimentare e garantire una distribuzione più equilibrata del valore lungo la catena di approvvigionamento. Secondo il testo approvato, una lunga serie di denominazioni tradizionalmente associate ai tagli di carne sarà riservata esclusivamente ai prodotti di origine animale, escludendo sia gli alimenti vegetali sia quelli ottenuti attraverso tecniche di coltivazione cellulare in laboratorio.

Burger vegetali esclusi dal divieto

Uno degli aspetti più discussi della riforma ha riguardato proprio l'utilizzo di denominazioni tradizionalmente associate alla carne per i prodotti a base vegetale. Nel corso dei negoziati, alcune organizzazioni agricole e rappresentanti del settore zootecnico avevano chiesto di estendere il divieto anche a termini come "burger", "salsiccia" o "hamburger" quando riferiti a prodotti plant-based, sostenendo che tali denominazioni potessero generare confusione tra i consumatori e sfruttare la reputazione costruita nel tempo dalle produzioni animali.

Alla fine, però, Parlamento e Consiglio hanno optato per una soluzione di compromesso: se da un lato le denominazioni che identificano specifici tagli di carne, come "bistecca", "filetto" o "costoletta", saranno riservate esclusivamente ai prodotti di origine animale, dall'altro resteranno consentite espressioni ormai consolidate sul mercato come "veggie burger" e "burger vegetale".

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La scelta riflette la crescente diffusione delle alternative vegetali nell'alimentazione europea e il riconoscimento del fatto che termini come "burger" descrivono oggi non solo un ingrediente, ma anche una forma di preparazione e una modalità di consumo facilmente riconoscibile dai consumatori. Secondo i sostenitori di questa impostazione, vietarne l'utilizzo avrebbe rischiato di creare maggiore confusione, costringendo le aziende a ricorrere a denominazioni meno immediate e meno comprensibili.

Il compromesso raggiunto evidenzia quindi il tentativo delle istituzioni europee di bilanciare due esigenze diverse: da una parte la tutela delle produzioni zootecniche e delle denominazioni storicamente legate alla carne, dall'altra la necessità di non penalizzare un mercato in forte crescita, sostenuto sia dall'innovazione alimentare sia dall'aumento dei consumatori che scelgono prodotti vegetali per motivi ambientali, etici o di salute.

Più tutele per gli agricoltori

La riforma non riguarda soltanto le denominazioni commerciali: il testo, infatti, introduce infatti nuove misure per rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori. Diventano obbligatori i contratti scritti tra produttori e acquirenti, che dovranno includere clausole di revisione in grado di adeguare gli accordi di lungo periodo alle variazioni dei costi di produzione, all'andamento del mercato e alle condizioni economiche.

Tra le altre novità, gli Stati membri saranno tenuti a pubblicare online i criteri di riferimento utilizzati negli accordi contrattuali: viene inoltre riconosciuta la possibilità di concedere sostegni finanziari alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni nell'ambito della Politica agricola comune (Pac). La riforma disciplina infine l'utilizzo di termini facoltativi di commercializzazione come "equo", "equitativo" e "filiera corta", con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza e uniformità informativa per produttori e consumatori.

Prima dell'entrata in vigore definitiva, il regolamento dovrà ottenere anche l'approvazione formale del Consiglio dell'Unione europea: solo dopo quest'ultimo passaggio le nuove disposizioni potranno diventare operative in tutti gli Stati membri.

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