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29 Maggio 2020 17:48

Lotta alla movida: in Campania vietato l’alcol nei luoghi pubblici dalle 22

Vincenzo De Luca dichiara guerra alla movida: vietata la vendita d'asporto di alcolici a tutti, che essi siano bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, wine bar, supermercati o distributori automatici non fa differenza. L'orario dei bar è prolungato nella nuova ordinanza, non più chiusura alle 23 ma all'una.

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La Regione Campania emana l’ennesima ordinanza che riguarda le attività di ristorazione: questa volta c’è un vero attacco alla movida da parte del presidente De Luca che vieta la vendita d’asporto dopo le 22 a tutti gli esercizi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, wine bar, supermercati e distributori automatici.

Lo scorso weekend con la chiusura dei bar imposta alle 23 le persone hanno continuato a bere, sfruttando le aperture degli altri centri di ricreazione. Per questo motivo il governatore ha deciso di vietare dalle 22 alle 6 del mattino il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche come ville comunali, parchi o semplicemente in strada.

A differenza dell’ordinanza passata che imponeva la chiusura alle 11 di sera però, questa volta De Luca prolunga l’orario fino all’una di notte ma dalle 22 in poi vige l’obbligo di servizio al tavolo. Niente limitazioni nell'orario di chiusura di ristoranti, pub e pizzerie.  Sono previste in caso di inadempienza sanzioni da 400 a 1000 euro. Si attende la risposta di De Magistris, sindaco di Napoli, che su questo fronte è profondamente in disaccordo con De Luca.

L'ordinanza contro la movida

Nello specifico sono tre i punti della nuova ordinanza descritti dall'ex sindaco di Salerno sui social. L'ordinanza completa è possibile consultare qui:

  1.  è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
  2.  dalle ore 22,00 alle ore 6,00, è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
  3. per i bar, ‘baretti', vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, resta consentita la facoltà di apertura a partire dalle ore 5,00 ed è disposto l’obbligo di chiusura entro le ore 01:00, con obbligo di somministrazione esclusivamente al banco o ai tavoli a partire dalle ore 22,00.
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