
È notizia delle ultime ore quella di un ristorante vegano di Casal Monferrato che ha rifiutato di riscaldare un omogeneizzato contenente carne per un bambino di sei mesi. Il caso ha aperto un ampio dibattito, nel quale si intrecciano ragioni etiche e questioni legali, con un confine molto sottile tra diritti, doveri e senso etico. Cerchiamo di ricostruire la vicenda e soprattutto cosa dice la legge a riguardo.
Il caso
Tutto è avvenuto all'ora di pranzo del 31 dicembre, quando un gruppo di circa 10 persone ha deciso di recarsi al ristorante Il Pangolino, un bistrot vegano a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Secondo quanto riportato dalla stessa proprietaria del ristorante in un post su Facebook, gli avventori hanno subito chiesto al personale di poter riscaldare l'omogeneizzato a base di carne per un neonato. A questa richiesta, Alice Giacobone ha risposto di no per due motivi: da un lato per una questione etica – essendo in un ristorante vegano, appunto – dall'altro per ragioni igienico-sanitarie, legate al rischio di eventuali contaminazioni con il cibo preparato dal ristorante stesso. Da lì, ne è nata un'accesa discussione che ha portato i clienti ad andare via e, con loro, anche alcuni commensali di altri tavoli.
Secondo le testimonianze di entrambe le parti coinvolte nella vicenda, è difficile stabilire come siano realmente andate le cose. Alice, nel suo lungo post pubblicato sui social afferma che "il problema si poteva risolvere fornendogli dell'acqua calda, affinché potessero scaldare il pasto al bimbo" ma dopo essere stata pesantemente insultata, il suo unico desiderio "era che se ne andassero". Dal canto suo, Alessandro Girami, uno dei membri del gruppo, ha dichiarato a Fanpage che la loro richiesta non era quella di riscaldare l'omogeneizzato, ma avere soltanto dell'acqua calda: richiesta a cui "ci è stato risposto di no e siamo stati aggrediti immediatamente". Quale che sia la verità, il caso ha sollevato non solo un acceso dibattito ma anche molti commenti negativi, sia da un lato che dall'altro. C'è chi ha preso le parti della titolare del bistrot, dimostrando la propria solidarietà e definendo i clienti arroganti, maleducati e presuntosi. Dall'altro lato c'è chi ha difeso Girami e la sua comitiva, ritenendo il comportamento della proprietaria eccessivo, soprattutto considerando la presenza di un bambino.
Cosa dice la legge?
Al di là delle opinioni personali, la vicenda solleva una domanda legittima: cosa prevede la normativa in questi casi? Nel suo post, Alice ha affermato che uno dei motivi del rifiuto è "l’impossibilità di introdurre cibi dall'esterno per ragioni igienico sanitarie, soprattutto in una cucina, rischiando di contaminare tutto". Secondo il Reg. CE 852/2004 sull'igiene alimentare è specificato che il ristoratore ha la responsabilità di garantire la sicurezza e l'igiene degli alimenti sotto il proprio controllo: per questo motivo, molto spesso è vietata l'introduzione di alimenti esterni (come torte di compleanno), per la mancanza di rintracciabilità del prodotto e per la possibilità di un eventuale contaminazione crociata. Un ristoratore, quindi, non è obbligato a maneggiare, con i propri strumenti da lavoro, alimenti provenienti dall'esterno: in questo caso, quindi, la proprietaria del bistrot, secondo la legge, aveva tutto il diritto di rifiutare.

La questione etica
Le ragioni igienico-sanitarie è solo la seconda motivazione data da Alice: la prima è che "se si sceglie di mangiare in un locale vegano, si devono rispettare le motivazioni etiche, e quindi non introdurre carne". In questo caso, ovviamente, il limite è molto più sottile, perché non c'è una legge che vieta di introdurre nel ristorante (e non nella cucina) alimenti esterni: nel caso specifico, si tratta solo di una questione di "buonsenso" e di rispettare la filosofia del ristorante. Tuttavia, Alice, in quanto proprietaria del bistrot, può decidere in tutta libertà cosa far entrare nel proprio locale – e nella propria cucina – e cosa no: il ristorante, infatti, è una proprietà privata aperta al pubblico e chi lo gestisce può "dettare" le proprie regole. In questo caso, però, è bene specificare, che il rifiuto non riguardava l'introduzione dell'alimento, ma il suo riscaldamento.